“L’articolo 2 – modificato durante l’esame al Senato – stanzia risorse aggiuntive per finanziarie attività di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma 2 riserva una quota degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Detta quota è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il MIBAC“. E’ quanto riporta in Dossier “Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge” per la documentazione per l’attività consultiva del Comitato per la legislazione del DL “Misure in materia di beni ed attività culturali” pubblicato alla Camera. cdn/AGIMEG