Cassazione assolve gli organizzatori del gioco delle 3 campanelle. Non si può contestare l'”Esercizio abusivo di gioco o scommessa”

La Cassazione assolve alcuni imputati sorpresi a dirigere il gioco delle tre campanelle, perché era stato contestato loro il reato sbagliato. Il Tribunale di Bologna li aveva infatti condannati a pagare delle sanzioni pecuniarie sulla base dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989, che sanziona l'”Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”. Per la Suprema Corte, tuttavia, il gioco delle tre campanelle non può assolutamente rientrare nella fattispecie colpita dalla norma “non foss’altro in quanto lo stesso mira a reprimere non la occasionale e sporadica attività di scommessa su giuochi di abilità, ma la non occasionale organizzazione di essa; per essere tale detta organizzazione presuppone l’esistenza dì una struttura costituita da mezzi e persone che, seppure non deve essere stabile e caratterizzata da una sua particolare complessità, non può, tuttavia, neppure essere ridotta alla mera disponibilità di un banchetto amovibile ed alla presenza e collaborazione di due compari”. Secondo la Suprema Corte, invece, il gioco delle tre campanelle può essere punito ai sensi dell’art. 718 del codice penale (“Esercizio di giochi d’azzardo”), anche in considerazione del fatto che la componente aleatoria prevale in maniera netta sull’abilità. Nel caso in questione, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna “data la insussistenza come reato del fatto contestato ai tre imputati”. lp/AGIMEG