Corte d’Appello Palermo: “Anche se ‘apparecchio’ eroga solo premi e punti si configura come gioco d’azzardo”

Il titolare di un esercizio commerciale ha presentato un ricorso alla Corte d’Appello di Palermo per contestare l’ingiunzione di pagamento da 20mila euro comminata da ADM poiché nel locale era presente un apparecchio da intrattenimento non conforme alle norme di legge.

Secondo la tesi difensiva dell’esercente “l’apparecchio non poteva essere considerato come appartenente alla tipologia art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S, poiché le vincite erogate dallo stesso consistevano in punti da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi online, senza possibilità di convertirli in denaro“.

La Corte d’Appello ha stabilito che “il fatto che l’apparecchio escludesse la vincita diretta in denaro, dal momento che il denaro inserito nel totem veniva convertito in punti, caricati sulla smart card, con cui era possibile giocare o navigare in rete e acquistare gadget, servizi, abbonamenti presenti nell’area shop del sito, mentre non era possibile la conversione contraria, non consente di considerarlo un gioco lecito, perché anche i premi sotto forma di punti, spendibili on line, configurano il gioco d’azzardo e l’alea, concretando i divieti oggetto di contestazione”.

Per questi motivi la Corte d’Appello di Palermo ha respinto il ricorso e confermato la validità dell’ingiunzione di pagamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG