Dl Ristori, Acadi chiede un pacchetto di misure, dalla proroga delle concessioni all’abbattimento del Preu, alla tutela dei minori. Ecco il TESTO INTEGRALE

Acadi chiede al Governo e al Parlamento di approvare una serie di interventi normativi per aiutare gli operatori dei giochi a superare la crisi economica innescata dal Covid-19. Gli emendamenti suggeriti sono contenuti nel report che l’associazione ha depositato lunedì scorso, in occasione delle audizioni che le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno tenuto prima di affrontare l’esame del decreto Rilancio. Gli interventi vanno dalle proroghe delle concessioni, all’abbassamento e al rinvio del Preu, al sostegno delle sale bingo, passando però anche per il rafforzamento delle misure per impedire il gioco minorile e per contrastare le infiltrazioni criminali nel settore. Di seguito il testo integrale degli emendamenti:

Codici ATECO per interventi di ristoro delle chiusure
Proposta normativa
Nella tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto-legge sono inserite le seguenti righe:
– 920001 – Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera / 150,00 %
– 920002 – Gestione di apparecchi che consentano vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone / 200,00%
Proroghe versamenti

Proroghe versamenti PREU
Occorre fare riferimento ai provvedimenti già adottati relativi alla determinazione direttoriale 156936/RU del 26 maggio 2020 ed alla circolare n. 44 del 29 ottobre 2020, che sono degli utili precedenti per risolvere la situazione che si ripropone a causa delle nuove chiusure.
 Facoltà di rateizzazione del saldo PREU e del canone di concessione del 5° bimestre (settembre – ottobre), previsto per il 22 novembre 2020 in 8 rate mensili a decorrere dal 22 gennaio 2021 (gennaio – agosto) e con ultimo versamento entro il 22 agosto 2021; ciò garantirebbe un sicuro aiuto per la tenuta del sistema ed un orizzonte temporale congruo considerando l’andamento della pandemia e gli effetti che la stessa sta avendo sull’intero settore.
 Sospensione del versamento dei tre acconti PREU del 6° bimestre 2020, da versare il 28 novembre 2020, 13 dicembre 2020 e del 28 dicembre 2020, consentendo di versare l’intero importo del PREU dovuto nel 6° bimestre, integralmente il giorno 22 gennaio 2021, restando invariato il termine per il versamento del canone di concessione.
Proposta normativa
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;
ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento
Proposta normativa
Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”
Effetti finanziari
La disposizione ridefinisce il prelievo sulle vincite nella misura vigente al 2019, onde non mantenere la più elevata imposizione sulle vincite introdotta all’inizio del 2020, che riduce la liquidità disponibile per i cittadini che abbiano conseguito esiti vincenti.
La disposizione mantiene inoltre le aliquote di imposizione fiscale esistenti antecedentemente alla emergenza epidemiologica sulla raccolta di gioco degli apparecchi da intrattenimento, evitando l’ulteriore, seppur minimo, aumento già previsto per il 2021.
Gli effetti finanziari sul 2021, 2022 e 2023 sono valorizzati ipotizzando l’assenza di ulteriori interruzioni totali della raccolta come verificatesi nel primo semestre e nell’ultimo bimestre 2020, in confronto con i dati preconsuntivi 2020.
Dai dati disponibili alla fine di ottobre e considerando l’ulteriore mese di novembre totalmente privo di raccolta, la raccolta del 2020 dovrebbe attestarsi su 11,9 miliardi di euro per le AWP e 9,5 miliardi per le VLT; detti valori (rispettivamente -48% per le AWP e -60% per le VLT in confronto con il 2019) porterebbero ad un gettito erariale per il 2020 di 2,85 miliardi per le AWP e 0,8 miliardi per le VLT (rispettivamente -42% per le AWP e -56% per le VLT in confronto con il 2019, in ragione delle aliquote di prelievo aumentate nel 2020 rispetto al 2019).
La indiscutibile crisi economica e della filiera distributiva legale in termini di continuità di molte attività induce a prevedere per il 2021 – anche in assenza di nuove interruzioni di raccolta per ragioni sanitarie – una raccolta non superiore a 16,3 miliardi di euro per le AWP e 16,8 miliardi di euro per le VLT (la cui tenuta è alimentata anche dall’intervento sulla tassazione sulle vincite), con un recupero rispetto al 2020 rispettivamente del 37% per le AWP e del 77% per le VLT.
Mantenendo le attuali aliquote di prelievo erariale unico e rimodulando il prelievo sulle vincite, come indicato nella disposizione normativa, si otterrebbe un prelievo erariale di 3,92 miliardi di euro per le AWP e 1,43 miliardi di euro per le VLT, con una differenza di gettito, rispetto alla disposizione in vigore che si abroga, di 25 milioni di euro di minor gettito per le AWP e 263 milioni di euro di maggior gettito per le VLT.

Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ex articolo 88 del TULPS
Proposta normativa
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1° gennaio 2021 l’accesso a dette aree è consentito esclusivamente tramite presentazione di un valido documento di riconoscimento. Al fine di rendere più celeri le procedure di accesso e quelle di controllo, con Determinazione Direttoriale dell’Agenzia dogane e monopoli entro il 31 marzo 2021 sono disciplinate le modalità di controllo dell’ingresso della clientela a dette aree e gli obblighi cui sono tenuti i titolari degli esercizi. Conseguentemente, l’art. 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.
2. Per disincentivare maggiormente condotte elusive del divieto di ingresso ai minori alle aree dedicate al gioco con vincita in denaro, all’articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole “da euro cinque mila a euro venti mila” sono sostituite dalle parole: “da euro dieci mila a euro quaranta mila”.
Effetti finanziari
La disposizione non comporta effetti finanziari diretti. Relativamente al secondo comma, l’importo medio annuo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni al divieto di gioco minorile nel periodo 2017-2019 è stato di 330.000 euro; conseguentemente il raddoppio delle sanzioni, prudenzialmente ridotto del 10% per calcolare gli effetti dissuasivi dell’inasprimento può generare una maggiore entrata di 0,3 milioni di euro per esercizio dal 2021.

Proroga tecnica degli affidamenti concessori nella rete distributiva dei giochi pubblici
Proposta normativa
1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.
2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.
3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
Effetti finanziari
La disposizione considera la situazione determinata dall’emergenza epidemiologica COVID-19 che con ripetuti blocchi della raccolta di numerosi prodotti di gioco ha profondamente impattato non solo sulle entrate erariali ma anche sugli stessi bilanci dei concessionari di Stato, con effetti ancora totalmente da individuare sul quadro economico complessivo e sullo stesso equilibrio delle concessioni.
Le previsioni di legge in materia di indizione delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni in materia di scommesse, bingo, apparecchi da intrattenimento, gioco a distanza contenute nell’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sviluppate in un contesto economico-finanziario completamente diverso, non sono più attuali.
Il comma 1 dell’emendamento proposto prevede la proroga di 36 mesi, decorrenti dalla scadenza di tutte le concessioni interessate dagli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica o dalla necessità di riallineamento dei termini di scadenza. Per le concessioni già in proroga, i 36 mesi decorrono dal 1° gennaio 2021. Il comma 2 specifica che la proroga è onerosa e prevede, pertanto, il pagamento di un corrispettivo, parametrato alla durata della proroga, con eccezione del primo periodo di 18 mesi nel quale i canoni di proroga non sono dovuti, a titolo di ristoro dei mancati ricavi a causa dell’emergenza epidemiologica, per quelle concessioni (reti distributive nei punti vendita) che abbiano subito ripetute interruzioni di esercizio, anche con la finalità di contenere la riduzione del perimetro distributivo della rete legale dei singoli prodotti regolamentati.
Il corrispettivo dei canoni di proroga è definito proporzionalmente agli oneri corrisposti per la concessione originaria, inclusivi di contributo iniziale di concessione o corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento: per le concessioni già in proroga sono confermati gli oneri concessori già determinati per legge per accedere alla proroga stessa mentre per le concessioni che entreranno in fase di proroga il corrispettivo da pagarsi sarà individuato con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il comma 3 specifica che le future gare debbano essere indette almeno 6 mesi prima del termine di scadenza ultima delle singole concessioni e che le proroghe debbano essere assistite dalle necessarie garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali; il comma 4 abroga l’attuale disciplina regolante le procedure selettive per gli apparecchi da intrattenimento ed il gioco a distanza, da rivedersi a valle degli interventi di riordino previsti in attuazione dell’articolo 9, comma 6, del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
In termini di gettito, la disposizione comporta i seguenti effetti:
– relativamente alle concessioni per il gioco del bingo, è confermata la base di gettito prodotto a legislazione vigente dalle disposizioni dell’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 17,6 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023; in ragione della riduzione per i primi 18 mesi a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni del bingo che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica, il gettito è pari a 8,8 milioni di euro per il 2022 e 17,6 milioni di euro per il 2023;
– relativamente alle concessioni per la raccolta delle scommesse, è confermata la base di gettito prodotto a legislazione vigente dalle disposizioni dell’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 62,8 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023; in ragione della riduzione per i primi 18 mesi a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni delle scommesse che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica, il gettito è pari a 31,4 milioni di euro per il 2022 e 62,8 milioni di euro per il 2023;

– relativamente alla concessione per gli apparecchi da intrattenimento, l’onere di proroga è stabilito riportando in base annuale l’onere di 15.000 euro per diritto VLT (rilasciato per nove anni nell’affidamento in essere) ed utilizzando il costo per autorizzazione delle AWP di 100 euro in ragione di ciascun anno. Moltiplicando tali oneri per le 57.929 VLT mediamente autorizzate nel 2020 e per le 265.000 AWP autorizzabili annualmente a legislazione vigente, sono individuabili oneri di proroga annuali rispettivamente di 96,5 milioni di euro per le VLT e di 26,5 milioni di euro per le AWP. In ragione del termine della concessione per la gestione telematica degli apparecchi nel marzo 2022, del periodo di proroga introdotto dalla disposizione e della riduzione per i primi 18 mesi a titolo di ristoro economico per gli affidatari della raccolta telematica degli apparecchi che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica, il gettito è individuabile in 30,8 milioni di euro nel 2023;
– per quanto riguarda la concessione per i giochi a distanza, considerando la scadenza di tali concessioni molto diversificata (dal mese di ottobre 2020 fino alle 60 concessioni in scadenza il 31 dicembre 2022) e che per le concessioni di prossima scadenza (40 concessioni) della durata di 9 anni è stato versato un onere iniziale di € 350.000, la proroga delle concessioni in scadenza fino al 2022 porta ad un gettito stimato di 1,25 milioni di euro per il 2021 e il 2022 (40 x (350.000×108:24) x 80%). Per le 60 concessioni in scadenza il 31 dicembre 2022, applicando la stessa metodologia di calcolo e considerato che avrebbero potuto cominciare a raccogliere a decorrere dal 1° gennaio 2020 si produce gettito in termini di competenza pari a 3,2 di euro per il 2023 e il 2024.
Gli effetti complessivi di gettito della disposizione sono riportati nella tabella seguente

 

Interventi di ristoro per le sale bingo
Proposte normative
Non debenza dei canoni concessori del gioco del bingo per le mensilità nelle quali non si esercita la raccolta nel periodo di durata dell’emergenza epidemiologica
All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”.
Effetti finanziari
La disposizione, a fronte degli oneri straordinari per la prevenzione e la sicurezza e la forte diminuzione – od integrale sospensione – delle attività affidate, interrompe la debenza del canone di proroga della concessione del gioco del bingo a partire dal mese di ottobre 2020 e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica definita inizialmente dal decreto-legge 19/2020 (a legislazione vigente, fino al termine del mese di gennaio 2021).
Di conseguenza, a titolo di ristoro e sostegno alla continuità aziendale ed all’occupazione nelle sale, cancella l’onere di versamento del canone di concessione da parte dei concessionari del gioco del bingo per i mesi da ottobre 2020 a gennaio 2021 compreso.
Per competenza, la disposizione comporta a legislazione vigente effetti finanziari negativi per 5,9 milioni di euro (7.500 euro di canone mensile x 4 mesi x 196 concessioni), dei quali 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021.
Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all’occupazione delle sale bingo
“Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.”
Effetti finanziari
La disposizione interviene a sostegno dell’operatività delle sale bingo per garantire, al momento della riapertura dalle ripetute sospensioni di attività intervenute a causa del COVID-19, una dinamica di gioco adeguata a mantenere interesse negli avventori ed un numero di partite sufficienti a mantenere l’occupazione esistente.
Considerata l’estrema difficoltà economica nella quale versano le sale, soprattutto in termini di liquidità, la misura può consentire di mantenere l’operatività dell’attuale numero di sale, scongiurandone la chiusura, quindi anche l’azzeramento del gettito erariale producibile, oltre ai maggiori oneri sociali che si renderebbero necessari per il personale.
Pertanto, premessa l’operatività nel 2021 priva di sospensioni per ragioni di salute pubblica, la rimodulazione delle aliquote di distribuzione delle somme giocate garantirebbe di ripristinare un movimento di gioco comparabile a quello del 2019 grazie alla continuità dell’intera rete di sale ed entrate erariali per 120 milioni (a fronte degli 84 stimabili con la chiusura del 50% delle sale, quelle più piccole, equivalenti a circa il 35% della raccolta), con effetti finanziari positivi per 36 milioni di euro nel 2021.
I dati di dettaglio sono riportati nella tabella seguente

Estensione del credito d’imposta per il 2020 su canoni di locazione ad uso produttivo per esercenti attività d’impresa nel comparto dei giochi in concessione
All’articolo 8, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all’ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un’unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.” Conseguentemente, al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.
Effetti finanziari
La disposizione estende il credito di imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo alle singole unità produttive appartenenti a persone giuridiche con volumi e compensi superiori a 5 milioni di euro.
Scorporando i soggetti non già ricompresi dalle altre misure di ristoro intervenute relativamente al periodo marzo-maggio 2020 con decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”) o 34/2020 (“Rilancio”), è stimabile prudenzialmente l’ulteriore effetto finanziario negativo in 25 milioni di euro per l’esercizio 2020.

Interventi in materia di scommesse sportive
Proposta normativa
I termini di riversamento da parte dei concessionari all’erario ed all’Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l’attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.

lp/AGIMEG