Dossier DL Semplificazioni: “Articolo 8 dello Statuto delle imprese non si applica con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici”

“La disposizione aggiunge un comma 1-bis all’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. statuto delle imprese) che contiene il principio della compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi. In esso si afferma che «negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale».” E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi sugli emendamenti approvati dalle Commissioni 1a e 8a all’A.S. 1883 Conversione in legge del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” pubblicato al Senato riguardo i disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori. “Inoltre, il citato articolo 8 ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni statali di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell’Unione europea che determinino livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (il c.d. regulatory budget). (…) L’articolo 8 non si applica con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici”, aggiunge. “L’art. 19 della L. 241/1990 stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”, continua. “Quanto alla proposta di integrazione (emend. 43.43), essa autorizza il Dicastero agricolo ad utilizzare appositi conti correnti bancari, in qualità di enti tesorieri, per il pagamento dei premi e delle provvidenze a favore degli operatori del settore ippico. L’autorizzazione è valida dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 31 dicembre 2020. Le operazioni effettuate saranno rendicontate al termine dell’esercizio finanziario. La scelta degli istituti bancari che svolgeranno tale compito dovrà essere in linea con “Gli orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza causata dal COVIN-19 (Com 2020/C108/1/01)”, conclude. cdn/AGIMEG