Nuova bozza Legge di Bilancio: confermata gara Bingo entro marzo 2023 e l’istituzione della figura vice direttore ADM

Confermata la proroga di 24 mesi per la gara delle nuove concessioni del Bingo, canoni agevolati fino a giugno 2021 e da luglio ritorno al vecchio canone più pagamento rateizzato delle somme non versate nei mesi di canone agevolato, così come l’istituzione della figura del vice direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che potrà coinvolgere da uno a tre soggetti. Sono questi i punti inseriti nell’ultima bozza della Legge di Bilancio. Ecco il testo integrale relativo alle disposizioni in materia di giochi.

ART. 204.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “entro il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2023”.
2. Le somme di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che i titolari di concessioni Bingo non hanno versato nel corso dell’anno 2020 sono versate dagli stessi in rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.
3. Il pagamento del canone mensile di cui all’articolo 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno dieci del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
4. I titolari di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma precedente sono tenuti a versare la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.

Relazione Illustrativa
L’articolo 24 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha stabilito che il termine previsto dall’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, sia fissato al 30 settembre 2020.
L’articolo 69, comma 3, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto, tra l’altro, la proroga di sei mesi del suddetto termine, individuando nel 31 marzo 2021 la data entro la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve procedere all’attribuzione delle nuove concessioni Bingo.
Il primo comma della proposta normativa è finalizzato a posticipare di 24 mesi tale scadenza, in considerazione della finalità di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni.
Le difficoltà finanziarie conseguenti a detta situazioni hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.
L’intervento legislativo previsto nel secondo comma mira a consentire ai concessionari del gioco del Bingo di poter versare all’Erario le somme, relative ai canoni mensili, che non sono state versate nel corso del 2020, mediante il pagamento di diciotto rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.
La misura è finalizzata a ottenere dai concessionari il versamento all’Erario delle somme dovute senza il ricorso alle ordinarie procedure di recupero dei crediti, il cui impatto potrebbe non essere sostenibile dai concessionari che si trovano in difficoltà economica in conseguenza dell’interruzione delle attività dovuta alla pandemia.
La proposta normativa inserita nel terzo e nel quarto comma è volta a consentire ai titolari di concessioni Bingo di poter versare all’Erario una parte degli importi dei canoni di concessione, pari a euro 2.800 mensili, per i primi sei mesi dell’anno 2021; la differenza è rateizzata con diciotto versamenti mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a decorrere dal mese di luglio 2021 e fino al mese di dicembre 2022.
Questa proposta di intervento normativo è volta a consentire ai concessionari del Bingo di poter rinviare il pagamento di una parte del canone mensile quale misura di sostegno a fronte delle criticità finanziarie conseguenti alla pandemia.
Al contempo la norma mira a prevenire possibili iniziative di contenzioso da parte di concessionari interessati a ottenere pronunce analoghe a quelle adottate dal Consiglio di Stato (ordinanza 336/2020) e dal TAR Lazio (ordinanza 6247/2020) con le quali un totale di 44 concessioni su 195 sono state autorizzate a versare l’importo di euro 2.800 mensili e, per la parte restante e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa (pari a euro 7.500), devono prestare fideiussione bancaria o assicurativa, ulteriore rispetto alla cauzione già prestata a garanzia degli obblighi convenzionali.
Le citate ordinanze sono state emesse nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui ha aumentato l’importo del canone mensile per la proroga delle concessioni Bingo da euro 5.000 a euro 7.500.

ART. 205.
(Previsione della figura del vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
1. Al comma 7 dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può istituire uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001”.
Relazione illustrativa
La modifica normativa consentirebbe all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire la figura del Vicedirettore, fino a un massimo di tre posizioni, solo nei casi in cui tale previsione sia effettivamente necessaria, il tutto per garantire un più efficace svolgimento dell’azione amministrativa dell’Ente. lp/AGIMEG