“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile”. Lo scrivono i giudici amministrativi campani, in una sentenza con la quale si dichiara improcedibile un ricorso proposto dal titolare di una ricevitoria Lotto che chiedeva l’annullamento “del provvedimento con il quale il Direttore Regionale dell’Area Monopoli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania ha disposto la revoca della Ricevitoria del Lotto collegata alla rivendita dei generi di monopolio di Eboli di cui il ricorrente è concessionario”. Nel caso di specie, “vi sono i presupposti per pronunciare una sentenza in forma semplificata in quanto risulta dagli atti depositati dall’Amministrazione resistente che nei confronti della parte istante non sussiste un rapporto concessorio in atto, di fatto smentito dal contratto stipulato dalla società FRAV – al momento già affittuaria di ramo d’azienda per effetto di apposito contratto stipulato con il ricorrente – con l’Agenzia delle Dogane Area Monopoli a cui si fa sempre riferimento negli atti endoprocedimentali richiamati nel preambolo dei provvedimenti impugnati” si legge nella sentenza. Questa circostanza, “unitamente all’art. 31 della legge 1293 del 1957 che stabilisce come ‘le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell’azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata’, è di per sé idonea ad eliminare in capo alla parte istante qualsiasi legittimazione ad agire”, spiega il Tar Campania. In ragione di ciò, “il presente mezzo di gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire”. rg/AGIMEG