Vista la rilevanza del ricorso che incide sulla sfera giuridica di altri controinteressati, il ricorso va notificato a tutti gli attuali concessionari. Così il Tar Lazio si è pronunciato in merito al ricorso di StanleyBet, contro la gara delle 2000 agenzie. Stanleybet aveva chiesto di riunire il ricorso contro l’indizione della gara con quello contro la proroga delle concessioni storiche.
“L’eventuale accoglimento del presente ricorso – hanno spiegato i giudici – andrebbe comunque ad incidere sensibilmente sulla sfera giuridica degli attuali concessionari, i quali conseguentemente assumono nel presente giudizio la veste di controinteressati formali, trattandosi di soggetti individuati dalla stessa ricorrente quali destinatari dei provvedimenti di annullamento d’ufficio che l’Amministrazione sarebbe tenuta ad adottare. Nel caso in esame il contraddittorio non risulta allora integralmente costituito, perché la società ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso soltanto a due controinteressati (la società Snai e la società Intralot) e, quindi, non essendosi verificata alcuna decadenza, si deve ordinare alla società ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie (ossia di tutti i titolari delle concessioni di cui la società ricorrente chiede l’annullamento) del giudizio entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza”.
“Stante l’elevato numero dei soggetti da chiamare in giudizio, – hanno concluso – sussistono i presupposti per autorizzare sin d’ora la società ricorrente ad effettuare notificazione per pubblici proclami, provvedendo a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in un quotidiani a diffusione nazionale un avviso contenente un sunto del ricorso e le sue conclusioni, nonché le generalità dei destinatari della notifica”.
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